I. Disposizioni generali
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano a consolidare il senso di responsabilità e la correttezza dei comportamenti e dei rapporti interpersonali, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- In nessun caso la sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma influirà nell’assegnazione del voto di condotta.
- In nessun caso la libera espressione di opinione, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui persona, può essere sanzionata né direttamente né indirettamente.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, produzione di elaborati che inducano ad una riflessione e ad una rielaborazione critica di episodi verificatisi, attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, ecc. Queste attività possono configurarsi anche come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni applicate.
Art. 1
La persona è al centro del Progetto educativo: è, quindi, necessario incentrare il processo di crescita individuale e relazionale sul rispetto di sé e degli altri. Allo stesso modo, il rispetto di ambienti e materiali è ugualmente fondamentale perché, anche attraverso di esso, si esplicita l’attenzione, la responsabilità e la cura prestate dalla e alla persona stessa
- La mancanza di rispetto nei confronti di persone (personale scolastico e studenti), ambienti e materiali, è individuata, principalmente nei seguenti comportamenti:
- Turbamento dell’attività didattica in classe e durante le uscite
- Trascuratezza nell’adempimento dei dove-ri scolastici
- Ritardi non adeguatamente giustificati all’inizio delle ore di lezione o di qualsiasi attività didattica
- Assenze non giustificate
- Falsificazione di firma
- Uscita non autorizzata, durante le lezioni o nei cambi d’ora, dall’aula o dalla scuola ( N.B. Ne deriva, quindi, che è fatto divieto agli alunni, se non autorizzati, anche di stanziare o circolare nei corridoi fra un’ora e l’altra)
- Comportamento irriguardoso e/o offensivo e/o intollerante nei confronti di altri studenti e/o del personale scolastico
- Violazione delle disposizioni relative al corretto utilizzo delle attrezzature (aule, aule speciali, laboratori, biblioteca, palestra, …)
- Violazione delle disposizioni previsti dai regolamenti redatti per i viaggi di istruzione o per altre attività per cui ne venga prevista stesura (vedi Art. 3), nonché di eventuali regolamenti particolari di classe (vedi Art. 5)
- Violazione delle disposizioni di sicurezza (vedi Art. 4)
- Violazione di ogni disposizione emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione e di eventuali integrazioni previste da questo Istituto, sempre e comunque a tutela dell’alunno:
- divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le lezioni e tutte le attività scolastiche; essi dovranno essere tenuti spenti e nello zaino: in caso di trasgressione la prima volta saranno ritirati e consegnati alla fine delle lezioni; la seconda volta l’insegnante provvederà a formalizzare un’ammonizione scritta sul registro di classe. - divieto di fumare all’interno di tutti i locali scolastici e nei cortili della scuola, secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento che segue. - divieto di utilizzo non appropriato di oggetti che possono risultare pericolosi (es.: accendino, forbici, taglierino, …)
- Danneggiamento delle strutture, delle attrezzature, dei beni sia della scuola che dei singoli individui, a causa di imprudenza, intemperanza o deliberazione volontaria.
- A seconda della gravità e della reiterazione dell’atto, che sarà valutata dagli Organi competenti (vedi III), la sanzione relativa alle suddette mancanze potrà prevedere:
- AVVERTIMENTO SCRITTO (vedi II)
- AMMONIZIONE SCRITTA (vedi II)
- ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (vedi II)
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI (vedi II)
- In caso di danni arrecati agli ambienti e ai materiali della scuola o di altri studenti o del personale scolastico, i danneggiatori, oltre ad essere soggetti alle sanzioni previste al Punto 2, sono tenuti a risarcire la somma equivalente al danno arrecato; nel caso in cui non sia possibile individuarli con certezza, la somma corrispondente al danno verrà ripartita fra tutti coloro implicati nell’atto stesso
Art. 2
La puntualità è una forma di rispetto imprescindibile,in quanto garantisce il corretto, ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche e la possibilità, per gli studenti, di fruirne nel modo più completo e produttivo.
- Gli studenti devono rispettare gli orari fissati per lo svolgimento di ogni attività scolastica.
- Allo studente che entra in ritardo, nel corso della I ora o di qualsiasi attività didattica, è consentito assistere alle lezioni o attività, purché produca all’insegnante presente e responsabile, immediatamente, una giustificazione del ritardo stesso. In mancanza di essa l’alunno non può partecipare alle lezioni, se non autorizzato personalmente dalla preside o, in sua assenza, dall’insegnante delegato. Qualora l’alunno si presenti in ritardo alle lezioni per tre volte senza giustificato motivo, sarà sanzionato mediante attività a favore della comunità scolastica. Non è consentito l’ingresso in classe oltre la prima ora (ore 09.05), salvo nei casi opportunamente motivati e documentati (certificato medico, ecc.) Inoltre, i permessi di uscita anticipata dovranno essere visionati, autorizzati e firmati dalla Preside o, in sua assenza, dalla persona delegata, prima dell’inizio delle lezioni, e successivamente presentati all’insegnante della prima ora; si ricorda, tuttavia, che l’uscita anticipata dai locali della scuola sarà consentita soltanto se, a ritirare lo studente minorenne, si presenterà un genitore o un maggiorenne espressamente delegato a tal fine dal genitore stesso
- Si rammenta che ritardi, ingressi oltre la prima ora, uscite anticipate, così come le giustificazioni delle assenze (queste ultime saranno presentate all’insegnante della prima ora e controfirmate dallo stesso) dovranno essere sempre e comunque firmati da un genitore, fatta eccezione per gli alunni maggiorenni della classe V.
- In caso di mancata puntualità nella firma delle autorizzazioni e delle circolari l’alunno verrà avvertito verbalmente la prima volta, mentre dalla seconda volta sarà sanzionato mediante attività a favore della comunità scolastica. La violazione delle disposizioni suddette è soggetta a sanzioni, secondo quanto previsto all’Art 1: Punto 1c, d, e, f e Punto 2
Art. 3
La partecipa-zione attiva e costruttiva alle iniziative proposte e l’impegno nella realizzazione, rappresentano fattori indispensabili per l’attuazione ed il buon esito delle iniziative stesse
- Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche è predisposto un apposito regolamento allegato al presente. Qualora sia ritenuto opportuno, potrà essere redatto (ad opera degli alunni e/o insegnanti) un regolamento ad hoc che deve essere approvato e sottoscritto dagli studenti partecipanti o dai loro rappresentanti e dagli insegnanti interessati, purché contenga disposizioni coerenti con il presente Regolamento e con quello sopra citato. La violazione delle disposizioni previste da tali regolamenti è soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dall’Art.1: Punto 1i e Punto 2
Art. 4
E’ stato redatto un apposito Regolamento di sicurezza all’ interno dell’Istituto.
- Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento di sicurezza.
- Si ricorda, a questo proposito, che lo studente che subisce un infortunio, deve informarne tempestivamente l’insegnante responsabile al momento stesso dell’accaduto; viceversa la scuola non risponde di quanto non comunicato nei tempi suddetti. La violazione delle disposizioni del Regolamento di sicurezza è soggetta a sanzioni secondo quanto previsto all’Art. 1: Punto 1 l, m, n e Punto 2
Art. 5
Nell’osservanza degli art. 1-4 di questo stesso Regolamento di disciplina, nonché del Regolamento di sicurezza, è data opportunità ad ogni singola classe di manifestare esigenze particolari
- Ogni anno le singole classi hanno la possibilità di stilare un proprio regolamento particolare in cui vengono codificate eventuali e peculiari disposizioni ed esigenze, purché assolutamente coerenti con il Regolamento di disciplina ed il Regolamento interno. La violazione delle disposizioni di tale regolamento particolare è soggetta a sanzioni secondo quanto previsto dall’ Art. 1: Punto 1i e Punto 2
II. Sanzioni
- RICHIAMO VERBALE: non costituisce sanzione disciplinare
- AVVERTIMENTO SCRITTO: comunicazione formale allo studente e alla famiglia, relativa ad una o più infrazioni fra quelle elencate all’art. 1, trascritta sui documenti personali dello studente stesso (diario personale) o su apposito materiale cartaceo predisposto a tal fine dalla scuola.
- AMMONIZIONE SCRITTA: annotazione formale, trascritta sul registro di classe, relativa ad una o più infrazioni commessa/e dallo studente fra quelle elencate all’art. 1. È prevista anche, a seguire, la comunicazione formale alla famiglia.
- ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA: sospensione temporanea, per periodi non superiori a 15 giorni continuativi.
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA SUPERIORE A QUINDICI GIORNI: per situazioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, in deroga al limite generale previsto al punto precedente, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI O, NEI CASI MENO GRAVI, ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO: nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
III. Organi competenti all’erogazione delle sanzioni
- AVVERTIMENTO SCRITTO: singolo docente
- AMMONIZIONE SCRITTA: Preside, coordinatore di classe, singolo docente
- ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA: Consiglio di classe
- ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI, ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI: Consiglio di istituto, su proposta del Consiglio di classe.
IV. Impugnazioni
E’ istituito, ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 24/06/98 n. 249, l’organo di garanzia dell’Istituto, denominato Consiglio dei garanti. Tale organo è composto di 7 membri: Capo di Istituto, due docenti designati dal Collegio dei docenti, due studenti designati dai rappresentanti degli studenti, due genitori designati dall’Assemblea dei genitori. Al Consiglio dei garanti è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il Consiglio dei garanti decide in merito all’ impugnazione entro e non oltre 10 giorni dalla proposizione della stessa, qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L’impugnazione può essere presentata in forma orale o scritta a qualunque dei membri del Consiglio dei garanti, il quale sollecitamente ne riferirà agli altri membri per convocare una seduta nel corso della quale decidere riguardo la stessa. A tale seduta ha diritto di prendere parte l’interessato, per esporre i motivi di impugnazione, ma durante la discussione il Consiglio può ritenere opportuno allontanarlo dall’aula. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta. Nel caso di assenza per malattia o impedimento di uno dei suoi membri, su richiesta dell’impugnante può essere richiesta una seconda seduta entro e non oltre 7 giorni dalla prima: in tale seduta il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio dei Garanti decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 249/1998, come aggiornato dal D.P.R. 235/2007. Sui reclami relativi a tali violazioni, da proporre entro 15 giorni dalla decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, decide in via definitiva il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni e resta in carica per due anni scolastici.
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
Art. 1. PRINCIPI
L’Istituto Mainetti, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e regionale in materia, promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo e adotta un regolamento interno in relazione all’applicazione della normativa antifumo.
Art. 2. FINALITÀ
L’Istituto coopera con le famiglie perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:
- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui
Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto, quali ad esempio: atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestra, sala riunioni/aula magna, bagni. In tali locali sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza. Il divieto è esteso pure agli spazi esterni di pertinenza dell’edificio scolastico e della palestra.
Art. 4. DEROGHE AL DIVIETO
Si ribadisce che durante l’orario di lezione non è permesso fumare. Il fumo è tollerato solo durante gli intervalli, nello spazio appositamente riservato all’aperto nella zona antistante la scuola, sul lato destro dell’edificio, esclusivamente agli studenti maggiorenni/maggiori di 16 anni. Non è ammessa la presenza di non fumatori nell’area indicata.
Art. 5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO
La vigilanza relativa all’applicazione del divieto nell’Istituto spetta a tutti gli adulti, docenti e non docenti, in particolare agli incaricati della sorveglianza durante l’intervallo, individuati secondo l’orario didattico. Nella bacheca dell’Istituto sono affissi i nomi dei responsabili preposti all’applicazione del divieto che hanno il compito di:
- vigilare sulla corretta applicazione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto
- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
Art. 6. SANZIONI E MULTE
- Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservano il divieto di fumo nei locali interni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria ed eventuali procedimenti disciplinari, il Dirigente scolastico provvederà ad informare la famiglia.
- Tutti coloro che non osservano il divieto di fumo nelle aree esterne sono sanzionabili con provvedimento disciplinare (avvertimento scritto; convocazione della famiglia; ammonizione scritta; lavori socialmente utili).
- Al fine di favorire una maggior collaborazione tra scuola e famiglia, si procederà ad informare i genitori degli alunni minori di 18 anni che fumano nell’area appositamente riservata.
Art. 7. CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO
L’Istituto si impegna a portare a conoscenza di tutti i propri utenti il presente regolamento, ricercando il massimo della condivisione. L’informazione avverrà in modo formale attraverso gli organi collegiali, le comunicazioni scuola-famiglia e con pubblicazione sulla bacheca dell’Istituto. L’Istituto si impegna altresì a fornire agli utenti tutte le altre informazioni ritenute utili per l’applicazione del regolamento stesso e la messa in atto di stili di vita sani.
Art. 8. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.
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